MINISTRO DELLE FINANZE
Vista  la  legge  delega  4  ottobre  1986, n. 657, recante delega al
Governo per  l'istituzione  e  la  disciplina  del  servizio  per  la
riscossioen dei tributi;
Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
44, concernente l'adeguamento del  Consorzio  nazionale  obbligatorio
tra  gli  esattori  delle  imposte  dirette alla nuova disciplina del
servizio di riscossioni;
Visto l'art. 2, lettera a), dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 44 del 1988 in base al quale il Ministro delle finanze,
con proprio  decreto,  emana  le  istruzioni  per  la  formazione  ed
unificazione  dei  ruoli,  degli  elenchi  e  degli  altri  documenti
automatizzati;
 
                              Decreta:
                               Art. 1.
Per la compilazione automatizzata  dei  ruoli,  gli  enti  impositori
trasmettono  le  minute dei ruoli medesimi ai centri elettrocontabili
del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio
di riscossione dei tributi ed  altre  entrate  di  pertienenza  dello
Stato  e  di  enti pubblici, di seguito piu' brevemente indicato come
"Consorzio nazionale concessionari".
Le minute anzidette devono riportare i seguenti elementi:
a) L'ente impositore;
b) l'ente beneficiario, se diverso dall'ente impositore;
c) la provincia e comune;
d) la specie del ruolo;
e) espressa indciazione per i ruoli di cui all'art.  63  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;
f) il mese e l'anno di emissione del ruolo;
g) il periodo di riferimento del ruolo;
h) il numero delle rate;
i)  il  codice  fiscale  di  ciascun  contribuente,  ove  in possesso
dell'ente impositore;
l) il cognome e il nome, luogo e la data di nascita, il  sesso  e  il
domicilio  fiscale,  comprensivo  di  via,  numero  civico  e  codice
avviamento postale, per le persone fisiche;
m) la denominazione, la ragione sociale o la  ditta,  la  sede  e  il
domicilio  fiscale,  comprensivo  di  via,  numero  civico  e  codice
avviamento postale, per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Per
le societa', associazioni o altre organizzazioni  senza  personalita'
giuridica,  devono  essere  inoltre  indicati  gli elementi di cui al
precedente punto l) per almeno una delle  persone  che  ne  hanno  la
rappresentanza;
n)   ogni   qualsiasi   altra   indicazione   utile   ai  fini  della
individuazione e reperimento del contribuente;
o) il codice del tributo o, in mancanza, la descrizione del tributo;
p) l'anno di riferimento del tributo;
q) gli importi a carico di ciascun contribuente ovvero  gli  elementi
di calcolo per la loro determinazione;
r) la data di decorrenza per l'eventuale applicazione di interessi;
s)  indicazione  del  capitolo  di  bilancio  al quale debbono essere
imputate  le  somme  riscosse,  con  specificazione  se  esse   vanno
attribuite al conto di competenza o al conto residui;
t) i totali paginali e finali degli importi dovuti dai contribuenti;
u)  elementi di riferimento relativi alla iscrizione a ruolo ed altre
eventuali  indicazioni  concernenti  le  modalita'  di   liquidazione
dell'imposta.
Per  i  ruoli  principali  erariali  gia' automatizzati in precedenti
emissioni, gli enti impositori  trasmetteranno  la  copia  del  ruolo
automatizzato  apportandovi  le  modifiche derivanti da cessioni o da
variazioni dell'importo del tributo, dell'imponibile o  dell'aliquota
di   tarriffazione,   con   totalizzazione   finale   dell'imposta  o
dell'imponibile.
I contribuenti di nuova iscrizione saranno elencati in appendice  con
indicazione  dei  dati di cui ai punti i), l), m), n), o), p), q), r)
s), t) e u) del comma precedente.